Articolo 1017 del Codice civile
Art. 1017.
(Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi).
Se il perimento della cosa non e' conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' dovuta dal responsabile del danno.
(Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi).
Se il perimento della cosa non e' conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' dovuta dal responsabile del danno.
Sentenze • 1
1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2009-05-13, n. 200901028Provvedimento:Leggi di più...- art. 20 delle NTA·
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