Articolo 1017 del Codice civile

Art. 1017.

(Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi).

Se il perimento della cosa non e' conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' dovuta dal responsabile del danno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2009-05-13, n. 200901028
    Provvedimento:
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