Articolo 1230 del Codice civile
Art. 1230.
(Novazione oggettiva).
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
(Novazione oggettiva).
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.