Articolo 2501 septies del Codice civile

Art. 2501-septies.

(Deposito di atti).

Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, ((ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,))durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione ((con le relazioni, ove redatte,))indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
((3) le situazioni patrimoniali della societa' partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale))

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.((Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La societa' non e' tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della societa' dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.))
Entrata in vigore il 3 agosto 2012

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