Articolo 749 del Codice civile
Art. 749.
(Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato).
Nel caso in cui l'immobile e' stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.
(Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato).
Nel caso in cui l'immobile e' stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-10-19, n. 201704843Provvedimento:Leggi di più...- abuso edilizio·
- accertamento di difformità edilizie·
- annullamento delle concessioni edilizie·
- archiviazione del procedimento amministrativo·
- autotutela amministrativa·
- cambio di destinazione d'uso·
- carenza di interesse·
- compensazione delle spese·
- concessioni edilizie·
- impugnazione degli atti amministrativi·
- inammissibilità del ricorso·
- interpretazione delle norme urbanistiche·
- irricevibilità del ricorso·
- regolamento edilizio comunale·
- rilascio di titoli abilitativi·
- ripristino delle distanze minime·
- spese di giudizio
3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-08-16, n. 201000243Provvedimento:Leggi di più...- abuso edilizio·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- archiviazione procedimento·
- buona fede·
- cambio di destinazione d'uso·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- impugnazione tardiva·
- inammissibilità del ricorso·
- interesse legittimo·
- irricevibilità del ricorso·
- mala fede·
- onere della prova·
- rimessione in pristino·
- ripristino della legalità·
- riunione dei ricorsi·
- tutela del diritto di proprietà