Articolo 894 del Codice civile
Art. 894.
(Alberi a distanza non legale).
Il vicino puo' esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
(Alberi a distanza non legale).
Il vicino puo' esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.