Articolo 2790 del Codice civile
Art. 2790.
(Conservazione della cosa e spese relative).
Il creditore e' tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.
Colui che ha costituito il pegno e' tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.
(Conservazione della cosa e spese relative).
Il creditore e' tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.
Colui che ha costituito il pegno e' tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.