Articolo 2790 del Codice civile

Art. 2790.

(Conservazione della cosa e spese relative).

Il creditore e' tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.

Colui che ha costituito il pegno e' tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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