Articolo 160 del Codice civile

Art. 160.

((Diritti inderogabili.))((Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi