Articolo 1758 del Codice civile
Art. 1758.
(Pluralita' di mediatori).
Se l'affare e' concluso per l'intervento di piu' mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
(Pluralita' di mediatori).
Se l'affare e' concluso per l'intervento di piu' mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.