Articolo 2738 del Codice civile

Art. 2738.

(Efficacia).

Se e' stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non e' ammessa a provare il contrario, ne' puo' chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso.

Puo' tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non puo' essere pronunziata perche' il reato e' estinto, il giudice civile puo' conoscere del reato al solo fine del risarcimento. ((103a))

In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti e' liberamente apprezzato dal giudice.

----------------AGGIORNAMENTO (103a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 105 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1996, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato".
Entrata in vigore il 10 aprile 1996
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