Articolo 1930 del Codice civile
Art. 1930.
(Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa).
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
(Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa).
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.