Articolo 1930 del Codice civile

Art. 1930.

(Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa).

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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