Articolo 61 del Codice civile
Art. 61.
(Data della morte presunta).
Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.
(Data della morte presunta).
Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.