Articolo 2767 del Codice civile

Art. 2767.

(Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato).

Nel caso di assicurazione della responsabilita' civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennita' dovuta dall'assicuratore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi