Articolo 2023 del Codice civile

Art. 2023.

(Trasferimento mediante girata).

Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo puo' essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.

La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non e' interamente liberato, e' necessaria anche la sottoscrizione del giratario.

Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro.
Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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