Articolo 2778 del Codice civile

Art. 2778.

(Ordine degli altri privilegi sui mobili).

Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:
1) i crediti per il tributo fondiario, indicati dall'art. 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
2) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'art. 2766;
3) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;
4) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonche' i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta, indicati dall'art. 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta; seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
5) i crediti per tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per l'imposta di ricchezza mobile, indicati dall'art. 2759;
6) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'art. 2766;
7) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale;
8) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;
9) i crediti dell'albergatore, indicati dall'art. 2760;
10) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'art. 2761;
11) i crediti del venditore di macchine, o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'art. 2762;
12) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'art. 2763;
13) i crediti del locatore e i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765. Concorrendo le due categorie di crediti, e' preferito quello del locatore;
14) i crediti per spese funebri, d'infermita', per somministrazioni, retribuzioni, provvigioni, indennita' e alimenti, nell'ordine indicato dall'art. 2751;
15) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'art. 2752;
16) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal terzo comma dell'art. 2752; i contributi di assicurazione e gli altri crediti accessori, indicati dagli articoli 2753 e 2754.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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