Articolo 2703 del Codice civile
Art. 2703.
(Sottoscrizione autenticata).
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identita' della persona che sottoscrive.
(Sottoscrizione autenticata).
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identita' della persona che sottoscrive.
3. TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-05-23, n. 202401929Provvedimento:Leggi di più...- art. 129 c.p.a.·
- art. 18 e ss. Decreto Presidente Regione Sicilia 20.08.1960 n. 3·
- art. 7 l.r. n. 7/1992·
- autenticazione delle firme·
- esclusione dalle competizioni elettorali·
- giurisprudenza amministrativa·
- normativa regionale e nazionale·
- principio di autoresponsabilità·
- soccorso istruttorio·
- vizi sostanziali dell'autenticazione
5. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-05-09, n. 202409173Provvedimento:Leggi di più...- ammissione lista elettorale·
- annullamento atti amministrativi·
- autenticazione firme·
- compensazione spese di lite·
- giudizio elettorale ex art. 129 c.p.a.·
- incostituzionalità modifica legislativa·
- principio di affidamento·
- ricusazione lista elettorale·
- soccorso istruttorio·
- violazione art. 22 DPR 361/1957·
- violazione art. 97 Cost.