Articolo 2703 del Codice civile

Art. 2703.

(Sottoscrizione autenticata).

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identita' della persona che sottoscrive.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze199

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