Articolo 2586 del Codice civile

Art. 2586.

(Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione).

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 1996, N. 198))
Entrata in vigore il 15 aprile 1996
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