Articolo 323 del Codice civile

Art. 323.

Atti vietati ai genitori.

I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale))sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale))non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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