Articolo 270 del Codice civile

Art. 270.

Legittimazione attiva e termine.

L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' ((...))e' imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti ((...)) entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

((Si applica l'articolo 245.))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

Sentenze16

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