Articolo 270 del Codice civile
Art. 270.
((Legittimazione attiva e termine.))((L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' naturale e' imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti))
((Legittimazione attiva e termine.))((L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' naturale e' imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti))