Articolo 270 del Codice civile

Art. 270.

((Legittimazione attiva e termine.))((L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' naturale e' imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

Sentenze18

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