Articolo 1398 del Codice civile

Art. 1398.

(Rappresentanza senza potere).

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolta' conferitegli, e' responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validita' del contratto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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