Articolo 2214 del Codice civile

Art. 2214.

(Libri obbligatori e altre scritture contabili).

L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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