Articolo 433 del Codice civile

Art. 433.

Persone obbligate.

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
((2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;))((3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;))
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.(216)
--------------AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
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