Articolo 6 del Codice civile
Art. 6.
(Diritto al nome).
Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalita' dalla legge indicati.
(Diritto al nome).
Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalita' dalla legge indicati.