Articolo 27 del Codice civile
Art. 27.
(Estinzione della persona giuridica).
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))
(Estinzione della persona giuridica).
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))