Articolo 931 del Codice civile
Art. 931.
(Equiparazione del possessore o detentore al proprietario).
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
(Equiparazione del possessore o detentore al proprietario).
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
Sentenze • 1
1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-11-07, n. 201400777Provvedimento:Leggi di più...- accertamento negativo di credito·
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- art. 2053 e 2051 c.c.·
- art. 54 co. 4 d.lgs. 267/2000·
- art. 7 e 10 l. 241/1990·
- competenza amministrativa·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- responsabilità penale·
- sospensione cautelare·
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