Articolo 931 del Codice civile

Art. 931.

(Equiparazione del possessore o detentore al proprietario).

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-11-07, n. 201400777
    Provvedimento:
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    • accertamento negativo di credito·
    • annullamento di ordinanza amministrativa·
    • art. 2053 e 2051 c.c.·
    • art. 54 co. 4 d.lgs. 267/2000·
    • art. 7 e 10 l. 241/1990·
    • competenza amministrativa·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • responsabilità penale·
    • sospensione cautelare·
    • violazione dei principi del procedimento amministrativo
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