Articolo 1611 del Codice civile

Art. 1611.

(Incendio di casa abitata da piu' inquilini).

Se si tratta di casa occupata da piu' inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio e' cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non e' potuto cominciare nella sua abitazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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