Articolo 2026 del Codice civile
Art. 2026.
(Pegno).
La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo' farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.
Il giratario in garanzia non puo' trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
(Pegno).
La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo' farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.
Il giratario in garanzia non puo' trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
Sentenze • 5
4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-04-04, n. 201203120Provvedimento:Leggi di più...- art. 2041 e 2026 cod. civ.·
- art. 29 del D.P.R. n. 761/1979·
- art. 33 e 34 del D.P.R. n. 821/1994·
- art. 36 Cost.·
- contraddittorietà·
- difetto di motivazione·
- diritti dei lavoratori·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- integrazione del trattamento economico·
- manifesta ingiustizia·
- onere della prova·
- presupposti per il diritto alle differenze retributive·
- silenzio-rifuto·
- spese processuali·
- supplenza delle mansioni superiori·
- svolgimento di mansioni superiori