Articolo 2026 del Codice civile

Art. 2026.

(Pegno).

La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo' farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.

Il giratario in garanzia non puo' trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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