Articolo 2026 del Codice civile
Art. 2026.
(Pegno).
La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo' farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.
Il giratario in garanzia non puo' trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
(Pegno).
La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo' farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.
Il giratario in garanzia non puo' trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.