Articolo 1007 del Codice civile

Art. 1007.

(Rovina parziale di edificio accessorio).

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetusta' o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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