Articolo 1007 del Codice civile
Art. 1007.
(Rovina parziale di edificio accessorio).
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetusta' o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.
(Rovina parziale di edificio accessorio).
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetusta' o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.