Articolo 194 del Codice civile
Art. 194.
((Divisione dei beni della comunione.))((La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge))
((Divisione dei beni della comunione.))((La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge))