Articolo 1471 del Codice civile

Art. 1471.

(Divieti speciali di comprare).

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, ne' direttamente ne' per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorita' amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.

Nei primi due casi l'acquisto e' nullo; negli altri e' annullabile.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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