Articolo 124 del Codice civile
Art. 124.
(Vincolo di precedente matrimonio).
Il coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio ((o l'unione civile tra persone dello stesso sesso))dell'altro coniuge; se si oppone la nullita' del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
((258)) -------------AGGIORNAMENTO (258)
La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.
(Vincolo di precedente matrimonio).
Il coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio ((o l'unione civile tra persone dello stesso sesso))dell'altro coniuge; se si oppone la nullita' del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
((258)) -------------AGGIORNAMENTO (258)
La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.