Articolo 2356 del Codice civile
Art. 2356.
(( (Responsabilita' in caso di trasferimento di azioni non liberate). ))((Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non puo' essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.))
(( (Responsabilita' in caso di trasferimento di azioni non liberate). ))((Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non puo' essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.))
Sentenze • 4
1. TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-02-12, n. 201900229Provvedimento:Leggi di più...- ammissione alla gara·
- appalti pubblici·
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- capacità tecnico-professionale·
- cessione del ramo di azienda·
- compensazione delle spese di giudizio·
- concertazione delle offerte·
- esclusione dalla gara·
- requisiti di partecipazione·
- situazione di controllo·
- subappalto
2. TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-02-12, n. 201900230Provvedimento:Leggi di più...- art. 2359 c.c.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- dichiarazioni non veritiere·
- esclusione da gara d'appalto·
- interpretazione delle norme antimafia·
- legittimazione passiva·
- principio di par condicio tra concorrenti·
- sostituzione subappaltatori·
- subappaltatori e controllo·
- violazione art. 80 d.lgs. 50/2016