Articolo 1590 del Codice civile

Art. 1590.

(Restituzione della cosa locata).

Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformita' della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto.

In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta'.

Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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