Articolo 945 del Codice civile
Art. 945.
(Isole e unioni di terra).
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37))((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37))
(Isole e unioni di terra).
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37))((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37))