Articolo 2167 del Codice civile
Art. 2167.
(Obblighi del colono).
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione.
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.
(Obblighi del colono).
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione.
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.