Articolo 2167 del Codice civile

Art. 2167.

(Obblighi del colono).

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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