Articolo 1588 del Codice civile

Art. 1588.

(Perdita e deterioramento della cosa locata).

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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