Articolo 1868 del Codice civile

Art. 1868.

(Riscatto per insolvenza del debitore).

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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