Articolo 2563 del Codice civile
Art. 2563.
(Ditta).
L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto e' disposto dall'art. 2565.
(Ditta).
L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto e' disposto dall'art. 2565.
2. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-06-27, n. 202310861Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
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- diniego di finanziamento·
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- principio di tassatività delle cause di esclusione·
- violazione art. 60 c.p.a.·
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