Articolo 2563 del Codice civile

Art. 2563.

(Ditta).

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto e' disposto dall'art. 2565.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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