Articolo 1178 del Codice civile

Art. 1178.

(Obbligazione generica).

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita' non inferiore alla media.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze14

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