Articolo 1178 del Codice civile
Art. 1178.
(Obbligazione generica).
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita' non inferiore alla media.
(Obbligazione generica).
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita' non inferiore alla media.
4. TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-01-03, n. 201800003Provvedimento:Leggi di più...- art. 129 L.p. n. 1/2008·
- carenza di interesse·
- concessione edilizia in sanatoria·
- demolizione delle opere abusive·
- eccesso di potere·
- erronea applicazione di legge·
- improcedibilità del ricorso·
- regolarizzazione delle opere abusive·
- rimessione in pristino·
- tutela dei diritti e degli interessi