Articolo 377 del Codice civile

Art. 377.

(Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli).

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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