Articolo 1234 del Codice civile

Art. 1234.

(Inefficacia della novazione).

La novazione e' senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione e' valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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