Articolo 2607 del Codice civile
Art. 2607.
(Modificazioni del contratto).
Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.
(Modificazioni del contratto).
Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.