Articolo 2607 del Codice civile

Art. 2607.

(Modificazioni del contratto).

Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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