Articolo 650 del Codice civile

Art. 650.

(Fissazione di un termine per la rinunzia).

Chiunque ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facolta' di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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