Articolo 1840 del Codice civile

Art. 1840.

(Apertura della cassetta).

Se la cassetta e' intestata a piu' persone, l'apertura di essa e' consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.

In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non puo' consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalita' stabilite dall'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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