Articolo 918 del Codice civile
Art. 918.
(Consorzi volontari).
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.
Il regolamento del consorzio e' deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
(Consorzi volontari).
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.
Il regolamento del consorzio e' deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.