Articolo 640 del Codice civile

Art. 640.

(Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine).

Se a taluno e' lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato puo' essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

La garanzia puo' essere imposta anche al legatario quando il legato e' a termine finale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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